Assegnazione in locazione degli appartamenti

Regolamento di assegnazione in locazione degli appartamenti

Art. 1

Gli appartamenti che si renderanno disponibili saranno riservati ai Contradaioli capofamiglia protettori da oltre cinque anni, che ne faranno domanda, allegando la documentazione in seguito indicata, rivolta alla Nobile Contrada dell’Oca e da far pervenire alla Sede della Contrada nei termini di volta in volta stabiliti. Salvo che la Contrada, previa Delibera Assembleare, intenda disporre di tali appartamenti per uso proprio.

Art. 2

La Contrada, con apposito bando che sarà pubblicizzato presso la propria Sede, la Sede della Società Trieste e nelle apposite bacheche, comunicherà la disponibilità di quartieri liberi. Il bando preciserà le caratteristiche tecniche del quartiere, il numero massimo di persone che vi potranno essere ospitate, il termine di presentazione delle domande – mai comunque inferiore a quindici giorni dalla data dell’avvenuta affissione dell’avviso stesso -.

Art. 3

Non saranno ammesse le domande dei concorrenti:

  • che abbiano subito lo sfratto per morosità;
  • che abbiano in corso, loro o i componenti il nucleo familiare, particolari restrizioni dovute a provvedimenti disciplinari emessi dalla Sedia Direttiva;
  • che abbiano un nucleo familiare composto da un numero di persone che superi di oltre una unità quel numero massimo di persone indicate nel bando, ai sensi dell’articolo precedente, come ospitabili in ciascuno degli appartamenti messi a concorso.

Art. 4

L’esame delle domande e della documentazione allegata alle stesse, nonché la compilazione della graduatoria è di competenza della Sedia Direttiva della Nobile Contrada dell’Oca.
In caso di messa a concorso contemporanea di più appartamenti, verranno stilate tante graduatorie per quanti sono gli appartamenti da assegnare. Nel caso in cui un concorrente risulti vincitore in più graduatorie, l’assegnazione del quartiere in suo favore avverrà sulla scorta delle preferenze da quest’ultimo espresse all’atto della domanda.
Il vincitore del bando di assegnazione dovrà prendere possesso dell’appartamento entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva con conseguente pagamento del relativo canone.

Art. 5

Nel caso in cui uno o più partecipanti totalizzino lo stesso numero di punti, avrà priorità il partecipante al bando non in possesso di titolo di proprietà, comproprietà, usufrutto o altro diritto di abitazione su immobili adibiti ad uso abitativo; nel caso di ulteriore parità l’assegnazione avverrà mediante estrazione a sorte, da effettuarsi dal Governatore Pro Tempore della Contrada, alla presenza degli interessati che desiderino assistere, e di almeno quattro componenti la Sedia Direttiva in qualità di testimoni. Di tale operazione sarà redatto apposito verbale.

Art. 6

Redatta la graduatoria a cura della Sedia Direttiva ai sensi del precedente art. 4, la Cancelleria della Contrada comunicherà a ciascun partecipante l’esito del concorso e la relativa graduatoria. I concorrenti risultati non assegnatari o esclusi dall’assegnazione avranno diritto di esaminare gli atti ed i documenti relativi alla gara e potranno presentare ricorso – da inoltrarsi a mezzo di raccomandata AR – al Governatore della Contrada entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del risultato del concorso.
Il ricorso verrà discusso e deciso dalla Sedia Direttiva della Contrada.

Art. 7

Qualora il primo classificato rifiutasse l’assegnazione, questa si trasmetterà al secondo in graduatoria e così di seguito fino all’ultimo dei concorrenti. Ove tutti i concorrenti rifiutassero l’assegnazione, ovvero, nel caso in cui non vi dovesse essere alcuna domanda di assegnazione, la Sedia Direttiva provvederà ad indire nuovo bando di concorso.

Art. 8

I risultati del concorso espletato non avranno validità per i concorsi successivi.

Art. 9

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  1. Certificato di stato di famiglia, rilasciato dall’Autorità Comunale. Si precisa che per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dal richiedente, dal coniuge e/o convivente, dai figli legittimi, naturali ed adottivi con loro conviventi; fanno altresì parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di richiesta e sia dimostrata da adeguata documentazione;
  2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’eventuale titolo di proprietà, comproprietà, usufrutto o altro diritto di abitazione su immobili adibiti ad uso abitativo. A tale dichiarazione dovrà essere allegata eventuale visura catastale “per nominativo” rilasciata dall’Agenzia del Territorio;
  3. Copia dell’ultima dichiarazione fiscale presentata da tutti i componenti il nucleo familiare in possesso di redditi;
  4. Eventuale dichiarazione dell’Autorità competente di anti-igienicità permanente dell’alloggio abitato dal concorrente;
  5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che il concorrente risiede in un alloggio improprio. Si precisa che per alloggio improprio si intende quello non considerato ad uso abitativo (garages, scantinati, ecc.) e quello in cui i servizi igienici sono dislocati al di fuori dell’alloggio stesso;
  6. Copia dell’eventuale convalida di sfratto subito con produzione del contratto di affitto in essere;
  7. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di vivere in subaffitto con altri, ovvero di essere ospitato presso familiari e/o terzi o di avere in comodato la disponibilità parziale di un appartamento e di vivervi insieme ad altre persone;
  8. Documentazione comprovante l’obbligo di rilasciare la casa a seguito di provvedimento di separazione personale o di sentenza di divorzio.

Nella domanda dovrà inoltre essere dichiarato, specificando di essere in regola con i pagamenti delle rispettive quote di iscrizione:

  1. Se il concorrente è Protettore della Contrada e se lo sono altri componenti il nucleo familiare, specificando da quanto tempo;
  2. Se il concorrente è socio della Società Trieste e se lo sono altri membri del nucleo familiare;
  3. Se nel nucleo familiare vi sono iscritti alla Società Anatroccoli e Giovani di Fontebranda;
  4. Se il concorrente ed altri componenti il nucleo familiare appartengono al Gruppo Donatori di Sangue della Contrada;
  5. Se il concorrente ed altri componenti il nucleo familiare sono iscritti alla Polisportiva Trieste;
  6. Se alcuni componenti il nucleo familiare appartengono ad altre Contrade, con esclusione di cui all’art. 12, con indicazione delle medesime;
  7. Nel caso in cui siano messi a concorso contemporaneamente più quartieri, ciascun concorrente, dovrà specificare nella domanda per quale tipo di quartiere intende concorrere e, nel caso in cui intenda concorrere per più quartieri, dovrà altresì specificare – ove risulti vincitore in più graduatorie – il quartiere che per primo desidera ricevere in assegnazione.

Art. 10

La Sedia Direttiva si riserva la facoltà di controllare la documentazione e le dichiarazioni rese dai concorrenti e di assumere tutte le informazioni che più riterrà opportune.
Ove dovessero sorgere contrasti con quanto allegato, documentato e dichiarato dai concorrenti, costoro saranno invitati a fornire, in un termine stabilito, i chiarimenti del caso. In difetto di tali chiarimenti o nel caso in cui gli stessi non fossero ritenuti sufficienti, nella formazione della graduatoria si terrà conto solo dei diversi risultati emersi a seguito del controllo.
Per consentire le operazioni di controllo i concorrenti, all’atto della presentazione della domanda, dovranno dichiarare, ai sensi del D. L.vo 196 del 30/06/2003, di acconsentire al trattamento dei loro dati personali, sia comuni, sia sensibili ed alla loro comunicazione, oltre che ai componenti della Sedia Direttiva, agli altri concorrenti che ne facciano eventualmente richiesta, in caso di ricorso presentato ai sensi del precedente articolo 6.

Art. 11

A ciascun concorrente sarà assegnato un punteggio secondo i seguenti criteri:

  1. Per ciascun protettore tra i componenti il nucleo familiare:
      • 1) Se da almeno 5 anni e p.10 di età inferiore o uguale a 30 anni p. 10
      • 2) Se da almeno 5 anni e di età compresa tra 31 e 40 anni p. 8
      • 3) Se da almeno 5 anni e di età compresa tra 41 e 50 anni p. 6
      • 4) Se da almeno 5 anni e di età superiore o uguale a 51 anni p. 4
  2. Per ciascun componente il nucleo familiare socio della Società Trieste:
      • 1) Se da oltre 3 anni p. 2
      • 2) Se da oltre 5 anni p.3
  3. Per ciascun componente il nucleo familiare appartenente alla Società degli Anatroccoli e Giovani di Fontebranda: p. 10
  4. Per ciascun componente il nucleo familiare iscritto al Gruppo Donatori di Sangue di Fontebranda: p. 1
  5. Per ciascun componente il nucleo familiare appartenente alla Polisportiva Trieste in Fonebranda: p. 1
  6. Per essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 9 lettera g): p. 1
  7. Per essere soggetto a procedura di rilascio in corso di esecuzione: p. 6
  8. Per essere tenuto ad allontanarsi dalla casa coniugale a seguito di titolo esecutivo derivante da separazione giudiziale o consensuale o sentenza di divorzio: p. 2
  9. Per abitare un alloggio anti-igienico con la distinzione, in ogni caso da certificarsi dalla ASL, tra assoluta anti-igienicità dell’alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile, o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi), e relativa anti-igienicità dell’alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in solo WC e lavabo):
      • 1) Assolutamente anti-igienico p. 4
      • 2) Relativamente anti-igienico p. 3
  10. Per il reddito del nucleo familiare, attestato dal concorrente con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:
      • 1) Da €. 10.000,00 a €. 15.000,00 p. 4
      • 2) Da €. 15.000,01 a €. 20.000,00 p. 3
      • 3) Da €. 20.000,01 a €. 25.000,00 p. 2
      • 4) Da €. 25.000,01 a €. 30.000,00 p. 1
      • 5) Superiore a €. 30.000,00 p. 0
  11. Per essere in possesso, secondo quanto attestato dal concorrente con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di titolo di proprietà, comproprietà, usufrutto o altro di abitazione su immobili adibiti ad uso abitativo p. -6

I punteggi di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, saranno assegnati purché i componenti il nucleo familiare che ne abbiano diritto siano in regola con il pagamento delle rispettive quote; i punteggi di cui alle lettere g, h, i, j, non sono cumulabili tra loro; l’ammontare dei redditi di cui all’art. j) potrà essere periodicamente riveduto con delibera della Sedia Direttiva.

Art. 12

Saranno comunque esclusi dalla graduatoria quei concorrenti che abbiano componenti della famiglia appartenenti alla Contrada della Torre.

Art. 13

SGli assegnatari si impegnano a non modificare nel corso della locazione lo stato di famiglia dichiarato e come sopra documentato al momento dell’assegnazione; gli stessi si impegnano quindi a non far abitare stabilmente, nel quartiere loro assegnato, altre persone che non siano ivi indicate, salvi i figli loro e dei componenti la famiglia come risultanti dallo stato di famiglia, che siano nati successivamente all’assegnazione.

Art. 14

È vietato all’assegnatario di sublocare, anche parzialmente, l’appartamento assegnato e/o di cedere il contratto di locazione.

Art. 15

È fatto tassativo obbligo all’assegnatario di stabilire la propria residenza anagrafica nell’appartamento assegnato e di abitarlo stabilmente.

Norme Transitorie e Finali

  1.  I contratti di locazione avranno la durata di tre anni, fatti salvi gli eventuali rinnovi di anni due resi obbligatori dalla legislazione vigente; alla scadenza legale e/o convenzionale i contratti dovranno essere disdettati e gli appartamenti saranno soggetti a nuova assegnazione, salvo quanto disposto dalla norma seguente, al canone che sarà determinato dalla Sedia Direttiva, così come previsto dall’art. 42 lettera d) del vigente Statuto della Contrada.
  2.  Alla scadenza dei contratti, determinata ai sensi dell’articolo precedente, i titolari dei contratti di locazione scaduti avranno diritto di prelazione per il rinnovo del contratto al nuovo canone determinato dalla Sedia Direttiva, purché questi mantengano invariati i requisiti dell’assegnazione e previsti dal presente regolamento. Conseguentemente saranno messi a concorso gli appartamenti per i quali il contratto di locazione non sia stato rinnovato con i precedenti locatari. Tale norma non viene applicata ai titolari dei contratti di locazione aventi età superiore ad anni settantacinque.
  3.  Per gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria necessari all’appartamento locato si rimanda alla giurisprudenza in materia di contratti di locazione ed alla normativa del Codice Civile.
  4.  In sede di prima applicazione del presente regolamento, la norma di cui all’art. precedente è applicabile ai titolari dei contratti, stipulati ai sensi del precedente regolamento, che avranno scadenza successiva all’entrata in vigore del presente regolamento.

Approvato dall’Assemblea Generale del 2 settembre 2016